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BONUS PSICOLOGO: istruzioni operative e procedura INPS per la fruizione del c.d. Bonus psicologico
15/01/2024
immagine articolo BONUS PSICOLOGO: istruzioni operative e procedura INPS per la fruizione del c.d. Bonus psicologico Ogni psicologo, regolarmente iscritto, e con annotazione nell’Albo dell’abilitazione all’esercizio della Psicoterapia ex art. 3 e 35 della Legge 56/89, potrà aderire all’iniziativa compilando l’apposito form online nell’Area Riservata del sito del Consiglio Nazionale www.psy.it .

Ultimo aggiornamento al 19/02/2024
Importanti novità con la legge di Bilancio 2023 che ha reso strutturale il bonus psicologico andando ad innalzare le risorse stanziate, ma anche il limite massimo dell'importo erogabile al beneficiario, fino a 1.500,00 a seconda della fascia di isee di appartenenza.

L’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha disposto l’incremento di 5 milioni di euro, per l’anno 2023, elevando, pertanto, a 10 milioni di euro le risorse stanziate per il suddetto Bonus psicologo per tale annualità. Tali ulteriori risorse saranno assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Per l'anno 2023 sarà possibile fare domanda di bosus psicologo dal 18 marzo 2024 sul portale dell'Inps, tutti i dettagli sono reperibili sul sito a questo link 

Ultimo aggiornamento al 13/01/2024
FAQ STS
(https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq)

Come vanno inviate le spese sanitarie riguardanti prestazioni che beneficiano del Bonus Psicologo e del Bonus Vista?
La fattura deve essere emessa per documentare il corrispettivo complessivo del prestatore, ossia il valore della prestazione, considerando che il corrispettivo del professionista, che partecipa al calcolo del volume d’affari e dei ricavi, è la somma delle diverse voci di spesa al lordo del bonus e che quest’ultimo costituisce solo una forma di pagamento.
Pertanto, lo psicologo al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, una fattura il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente, da quello oggetto di bonus che deve essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese, ossia “AA”.
Si precisa che i dati della fattura vanno trasmessi al Sistema TS in maniera completa, comprensivi anche del bonus nonostante lo stesso non sia detraibile, anche in considerazione delle disposizioni contenute negli articoli 10-bis e 17 del Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 che prevedono che i dati fiscali trasmessi a TS siano utilizzati da parte delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale e per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Indicazioni relative al BONUS PSICOLOGICO 
BONUS PSICOLOGO – APERTO IL CANALE PER L’UTILIZZO

L’Inps con il messaggio n° 4446 del 09.12.2022 ha comunicato l’elaborazione delle graduatorie regionali previste dall’articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 31 maggio 2022 per l’attribuzione del Bonus Psicologo.
Le guide operative Inps per il Paziente e per il Professionista
Con lo stesso messaggio sono state diramate delle slide utili al:
  • Paziente per accedere al codice univoco, verificare l’importo assegnato; accedere alla lista dei professionisti; monitorare le sedute e l’importo residuo del bonus;
  • Professionista per l’accesso al sistema, inserire o modificare le coordinate per il pagamento; per l’Inserimento, la cancellazione e la conferma di una seduta e per la registrazione e il rimborso della fattura.
 
Gestione della fattura (notula) pagata con il Bonus psicologo
Fattura saldata interamente con il Bonus psicologo
Qualora la fattura venga saldata interamente con il Bonus, la fattura dovrà essere redatta come di consueto, ma sarà obbligatorio annotare nel documento il codice univoco fornito dal Paziente.
Nel corpo della fattura è consigliabile inserire la legge di riferimento del bonus, esemplificando: “Prestazione saldata attraverso il “ Bonus Psicologo” ex art.1-quater, c.3 DL 228/2021 e successive modifiche”.
Fattura pagata parzialmente con il Bonus psicologo
Nell’ipotesi in cui la fattura sia pagata in parte con il Bonus ed in parte tramite altri mezzi di pagamento, la stessa verrà emessa come di consueto, ma sarà opportuno distinguere le modalità di incasso e quindi nel documento verranno distinte la parte incassata con il Bonus e la parte incassata con altro mezzo di pagamento (contanti/assegno/”pos”/bonfico ecc...).  
Quindi ipotizzando la seguente fattura
Prestazione effettuata euro 68,63 +
C.a.p. 2%                         euro   1,37 +
Totale Fattura                euro 70,00 =
 
annoteremo in calce alla stessa:
  • per euro 50,00 pagata attraverso il “Bonus Psicologo” ex art.1-quater, c.3 DL 228/2021 e ss.mm. – Codice Univoco n _________ ;
  • per euro 20,00 saldata attraverso bonifico/assegno/bancomat/carta di credito.
Questa precisazione sarà utile al paziente per distinguere la parte detraibile (necessariamente pagata con mezzi diversi dal “contante”) dalla parte che non potrà essere detratta è cioè la parte pagata attraverso il Bonus.
Altre informazioni utili sul Bonus psicologo
ll contributo ottenibile con il Bonus in oggetto, può arrivare fino a euro 600,00; Il bonus psicologo 2022 spetta per un importo massimo di euro 50,00 per ogni seduta di psicoterapia fino a concorrenza della somma assegnata.
Si noti che dalla data di pubblicazione del citato messaggio, decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per poter usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.
S.t.s. e Bonus psicologo – nessun chiarimento
Qualora la fattura verrà saldata in parte con il Bonus Psicologo ed in parte con altro mezzo di pagamento, ai fini della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ad oggi non sono ancora state definite le modalità tecniche di comunicazione dei dati relativi alla quota coperta da Bonus.
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PROCEDURA ATTIVAZIONE BONUS PSICOLOGICO - Luglio 2022
E' stata predisposta una sezione dedicata a disposizione del singolo iscritto. La sezione sarà attiva a partire dal 21 luglio 2022.

Non è prevista adesione attraverso procedure regionali in quanto la piattaforma che raccoglie le adesioni è gestita esclusivamente dal Consiglio Nazionale.
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COMUNICHIAMO L'AGGIORNAMENTO RELATIVO AL BONUS PSICOLOGO- DATA ULTIMA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Come indicato nel messaggio n. 2905/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus Psicologo 2022), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è fissato alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022 - per ulteriori informazioni SITO INPS

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PER i cittadini:

Dal 25 luglio si potrà presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, all’art. 1-quater, comma 3, sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite nel Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2022.

Circolare n. 83/2022
del 19/07/22- INPS istruzioni operative per la fruizione del c.d. Bonus psicologico 2022

Premessa 
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha previsto che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono erogare, ai soggetti che ne facciano richiesta, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il beneficio, nella misura massima di 600 euro per persona, è parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere i soggetti con un valore ISEE più basso.

Applicazione del beneficio

Si intende:
  • "beneficiario"  - ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
  • “richiedente”, il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la richiesta di accesso al beneficio;
  • “codice univoco”, il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare;
  • “seduta”, la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all’iniziativa.
Requisiti del beneficiario
Il beneficiario può accedere al bonus se congiuntamente possiede i seguenti requisiti:
  • sia "in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico";
  • sia un soggetto residente in Italia al momento della presentazione della domanda del beneficio;
  • disponga di un valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che non sia superiore a 50.000 euro.
Misura del beneficio
Il bonus è commisurato al valore ISEE del beneficiario come e spetta nella seguente misura:
  • in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • in presenza di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • in caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Ai fini del riconoscimento e dell’assegnazione del bonus in esame, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, sarà data priorità alle persone richiedenti con ISEE più basso e, a parità di ISEE, la priorità sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Presentazione della domanda
La domanda del beneficio potrà essere presentata:
  • accedendo on line al sito web INPS - loggandosi tramite le proprie credenziali SPID o CIE o CNScollegandosi al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”;
  • contattando telefonicamente Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il richiedente  può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
 
Nella domanda dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale sopra citato per l’accesso alla misura. I requisiti autocertificati attraverso il modulo telematico di presentazione della domanda costituiranno oggetto di verifica ai sensi degli articoli 71 e 43 del D.P.R. n. 445/2000.
 
Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, nonché le domande presentate fuori dai termini, saranno considerate inammissibili.
 
Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali INPS verranno sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.
 
Verifica da parte dell'INPS dei requisiti - graduatorie - esito richiesta - codice univoco beneficio - scadenza utilizzo codice univoco 
L'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande saranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma, tenendo conto del valore ISEE e, a parità di valore ISEE, dell’ordine di presentazione. Il completamento della definizione delle graduatorie verrà comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale.
L’esito della richiesta verrà altresì notificato tramite SME e/o mail ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati in domanda e sarà consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda, in particolare, nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
 
In caso di accoglimento della domanda, verrà reso disponibile il relativo provvedimento con l’indicazione dell’importo del beneficio e del codice univoco associato da consegnare al professionista presso cui si tiene la sessione di psicoterapia e da utilizzare dallo stesso ai fini della rendicontazione. Il beneficiario avrà 180 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria, per usufruire del bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del codice univoco.
 
Utilizzo del contributo
A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. 
Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate. Nel caso in cui l'importo della prestazione professionale sia piu' alto del contributo sono state date alcune indicazioni nel documento in allegato.
 
Copertura finanziaria
L’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, come confermato dall’articolo 1 del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, fissa nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022 l’importo complessivo delle risorse destinate al beneficio in parola.
 

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Altre informazioni precedenti

https://www.ordinepsicologitoscana.it/notizia/27-04-2022-BONUS-PSICOLOGO-informazioni-in-attesa-del-decreto-attuativo



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