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ECM: Esoneri ed esenzioni
È esonerato dall'obbligo dell'ECM il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).
Si ricorda che per ogni anno di frequenza ai corsi sopra indicati dovrà essere inviata al COGEAPS la comunicazione dell’esonero (vedi modulo sotto).
Si ricorda altresì che è possibile inserire esoneri ed esenzioni a partire dall'anno 2011 e che i crediti eventualmente acquisiti durante i periodi di esonero e di esenzione rimarranno in ogni caso registrati nella Sua anagrafica, ma non conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo.
Per inoltrare una richiesta di esonero si può procedere in due modi:
Nel caso in cui un master eroghi 60 CFU/anno e ricada a cavallo tra 2 anni, ai fini dell'esonero verrà valorizzato l'anno di maggior impegno (frequenza).
Una volta che sarà stata ultimata la frequenza del master, si dovrà inoltrare la richiesta di esonero come già sopra indicato .
Sono esenti dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni (vedi modulo sotto).
Si ricorda altresì che è possibile inserire esoneri ed esenzioni a partire dall'anno 2011 e che i crediti eventualmente acquisiti durante i periodi di esonero e di esenzione rimarranno in ogni caso registrati nella scheda anagrafica del professionista, ma non conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo.
Si ricorda che per ogni anno di frequenza ai corsi sopra indicati dovrà essere inviata al COGEAPS la comunicazione dell’esonero (vedi modulo sotto).
Si ricorda altresì che è possibile inserire esoneri ed esenzioni a partire dall'anno 2011 e che i crediti eventualmente acquisiti durante i periodi di esonero e di esenzione rimarranno in ogni caso registrati nella Sua anagrafica, ma non conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo.
Per inoltrare una richiesta di esonero si può procedere in due modi:
- inviando l’autocertificazione corredata da un documento di identità via mail all’indirizzo mail dedicato: ecm@cogeaps.it oppure;
- entrando nell'area riservata del portale del COGEAPS e nella categoria "partecipazioni ecm", si trova la sezione "aggiungi esonero" dove in basso a destra è presente un modello di autocertificazione da scaricare e stampare.
Una volta compilata e firmata in maniera autografa l'autocertificazione, è necessario allegarla sempre all'interno della stessa area insieme a un documento di identità.
Non è possibile fare un unico inserimento nel portale, con data inizio e data fine corso (se il periodo è superiore ad un anno), ma bisogna inserire una richiesta per ogni singolo anno di frequenza.
Nel caso in cui un master eroghi 60 CFU/anno e ricada a cavallo tra 2 anni, ai fini dell'esonero verrà valorizzato l'anno di maggior impegno (frequenza).
Una volta che sarà stata ultimata la frequenza del master, si dovrà inoltrare la richiesta di esonero come già sopra indicato .
Sono esenti dall’obbligo ECM i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni (vedi modulo sotto).
Si ricorda altresì che è possibile inserire esoneri ed esenzioni a partire dall'anno 2011 e che i crediti eventualmente acquisiti durante i periodi di esonero e di esenzione rimarranno in ogni caso registrati nella scheda anagrafica del professionista, ma non conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo.
File e link correlati
Determina della CNFC 23 del 17 luglio 2013 Esoneri e Esenzioni
Come comunicare gli esoneri
Modulo per esenzioni
Modulo per esoneri
Casi di esonero ed esenzione confronto
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