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Obblighi fiscali - libera professione
L'attività di lavoro autonomo implica una serie di obblighi di natura fiscale.

Apertura/chiusura di una posizione IVA
Per svolgere un'attività di libero professionista è necessario comunicare, con un apposito modulo, l'inizio dell'attività all'Agenzia delle Entrate, la quale provvederà a rilasciare contestualmente il numero di partita IVA e questa operazione non ha alcun costo. Tale comunicazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla prima prestazione professionale (che non coincide necessariamente con la data d'iscrizione all'Ordine).
E’ possibile presentare il modello in via telematica attraverso un intermediario abilitato.
Lo stesso vale in caso di cessazione dell'attività: anche in questo caso dovrà essere data comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
Ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/72: “In caso di …cessazione dell’attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate…, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate…”.

La legge prevede che devono far richiesta di partita iva coloro che intraprendono l’esercizio di arti e professioni, intendendo con tale espressione, ai sensi dell’art 5 del D.P.R. 633/1972 “l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse”.

Tenuta della contabilità
Dal momento in cui si inizia la libera professione, insorge l'obbligo della tenuta della contabilità. In pratica si tratta di riportare su appositi registri una serie di dati relativi alle operazioni (attive e passive) effettuate. Ciò è necessario ai fini fiscali sia per il calcolo periodico dell'eventuale IVA dovuta, sia per la determinazione del reddito a fine anno.
Tuttavia vi sono i seguenti regimi fiscali agevolati:
REGIME DEI MINIMI (vedi sotto allagato) : introdotto a partire dal 1/01/2008 per le persone fisiche residenti, in possesso dei requisiti tassativamente previsti dalla legge n. 244/2007. Tale nuovo regime fiscale semplificato prevede espressamente una serie di semplificazioni contabili ai fini dei redditi e dell'Iva (Art. 1, co 96-117, L.244/2007) fra cui l'esonero dalla tenuta della contabilità. Possono avvalersi di tale regime le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni comunicando nella dichiarazione di inizio attività (di cui all'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99; In tal caso il reddito è tassato con una imposta (omnicomprensiva) sostitutiva del 20%
 
REGIME FORFETTARIO  (vedi sotto allagato)

 
CONTABILITÀ SEMPLIFICATA: costituisce il regime naturale per i lavoratori autonomi; presuppone la tenuta dei registri iva (incassi e pagamenti)

CONTABILITÀ ORDINARIA: presuppone la tenuta del Libro Giornale e dei libri IVA
 
Emissione della fattura/parcella
Sulla base dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1927, "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo…", quindi la fattura deve essere emessa al più tardi nel giorno in cui il professionista ha ricevuto il pagamento.
In tema di operazioni esenti dall'IVA, l'art. 10 n. 18 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633 , recita come segue: "sono esenti da imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi , cura e riabilitazione resa alla persona nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. del 27/7/1934 n. 1265, e successive modifiche, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze."
Quindi, in linea generale le prestazioni rivolte alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, rese da psicologi, sono esenti da IVA (l'esplicito richiamo alla professione degli psicologi è nell'art. 1 del D. I. 17 maggio 2002, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 189 del 13/10/2002), restano comunque casi che non sono facilmente classificabili, ma richiedono una valutazione scrupolosa.
SI VEDA a tal fine la voce "Prestazioni esenti o non esenti IVA".
In caso di prestazione ESENTE IVA (ai sensi dell'art. 10, I° comma n° 18 D.P.R.633/1972), se l'importo totale della fattura/parcella supera 77,47 euro, su tale documento va apposto una marca da bollo da 2,00 euro.
In sede di fattura/parcella è facoltà dello psicologo addebitare – a titolo di rivalsa - il Contributo assistenziale previdenziale (CAP) ENPAP del 2% (Decreto legislativo 103 del 10/02/96 art. 8 comma 3).  

Fac simile fattura/parcella (vedi sotto allegato)
                                                                
Redditi e adempimenti
Lo psicologo libero professionista produce redditi di lavoro autonomo.
Il reddito viene determinato sottraendo dai ricavi percepiti nell'esercizio i costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività. La deducibilità dei costi è stabilita da varie norme fiscali e deve essere oggetto di attente valutazioni, è, quindi, consigliabile rivolgersi ad esperti in materia fiscale.
Tale reddito dovrà essere dichiarato nel Modello Unico (dichiarazione dei redditi) ed è soggetto alla tassazione IRPEF e IRAP.
Da pochi anni, inoltre, gli psicologi sono tenuti a presentare, in concomitanza della dichiarazione dei redditi, gli Studi di Settore (vedi sotto allegato).
Si tratta di uno strumento di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, in pratica una metodologia per rettificare il reddito dichiarato dai contribuenti considerando tale reddito inferiore all'effettivo. Vengono comunicati una serie di dati di carattere contabile e non, i quali una volta elaborati, indicano il volume d'affari (vendite) che il contribuente deve aver ottenuto nell'esercizio.
Se non ha raggiunto tale importo, il contribuente può scegliere in sede di dichiarazione adeguarsi a tale livello di vendite pagando, logicamente, le imposte dovute su questi maggiori ricavi, diversamente egli sarà soggetto ad accertamenti fiscali. La L. 04-08-06 n. 248 prevede sanzioni per la mancata congruità della dichiarazione con gli studi di settore anche per una sola annualità (in precedenza erano sottoposti a sanzione solo i professionisti che risultava non congrui per due annualità consecutive).
 
Gli studi di settore
E’ un complesso sistema di calcolo (articolato come questionario) che, sulla base di parametri relativi all'attività svolta (dati contabili e non), verifica la “congruità” e “coerenza” dei ricavi dichiarati dal contribuente.
Al temine di tale calcolo, il contribuente può – sempre in sede di dichiarazione dei redditi – rettificare o meno i propri ricavi dichiarati.


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