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Aggiornamenti in materia di ECM crediti compensativi luglio 2026
28/07/2026
in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 della Delibera CNFC n. 1/2025 in materia di crediti compensativi ECM, la validazione della compensazione sarà effettuata dagli Ordini: "Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017 2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma CO.Ge.A.P.S, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022."
Al momento sulla piattaforma COGEAPS è stato reso disponibile agli Ordini e ai professionisti lo schema delle compensazioni; la funzione attiva per effettuare le compensazioni non è ancora attiva, ma verrà attivata a breve.
In generale, comunque, la funzionalità potrà essere utilizzata per la compensazione solo dopo che le partecipazioni saranno registrate sul portale tramite la regolare procedura di trasmissione dei report da parte dei provider; inoltre, è necessario ricordare che i crediti che possono essere utilizzati per la compensazione sono solo quelli in eccedenza rispetto all'obbligo formativo del triennio: per cui, è necessario prima soddisfare l'obbligo del triennio, dopodiché l'eccedenza potrà essere usata per compensare.
La funzionalità permetterà di sanare le posizioni non tramite uno spostamento, ma sarà un "conguaglio" tra i vari trienni, per cui i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per ripianare debiti in altri. Quindi i crediti non verranno spostati, ma all'Ordine verrà data la possibilità di autorizzare la compensazione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., dopo averne verificato la fattibilità tramite l'apposita funzionalità presentata nello schema.
Al momento sulla piattaforma COGEAPS è stato reso disponibile agli Ordini e ai professionisti lo schema delle compensazioni; la funzione attiva per effettuare le compensazioni non è ancora attiva, ma verrà attivata a breve.
In generale, comunque, la funzionalità potrà essere utilizzata per la compensazione solo dopo che le partecipazioni saranno registrate sul portale tramite la regolare procedura di trasmissione dei report da parte dei provider; inoltre, è necessario ricordare che i crediti che possono essere utilizzati per la compensazione sono solo quelli in eccedenza rispetto all'obbligo formativo del triennio: per cui, è necessario prima soddisfare l'obbligo del triennio, dopodiché l'eccedenza potrà essere usata per compensare.
La funzionalità permetterà di sanare le posizioni non tramite uno spostamento, ma sarà un "conguaglio" tra i vari trienni, per cui i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per ripianare debiti in altri. Quindi i crediti non verranno spostati, ma all'Ordine verrà data la possibilità di autorizzare la compensazione tramite il portale Co.Ge.A.P.S., dopo averne verificato la fattibilità tramite l'apposita funzionalità presentata nello schema.
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