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LÂ’INVIO DEI DATI AL STS DIVENTA ANNUALE
13/06/2025
L’articolo 5 del decreto correttivo (Dlgs 81/2025) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 giugno, modifica i termini di invio al sistema Tessera sanitaria (Ts) dei dati relativi alle spese sanitarie (ma non di quelle veterinarie), stabilendo che l’invio delle spese sanitarie alla precompilata diventa annuale: a partire dai dati del 2025 i professionisti e le strutture sanitari avranno una sola scadenza finale di invio, che sarà fissata con decreto del Mef.
È ipotizzabile che, se non vengono modificate le scadenze della precompilata, la data di invio sarà il 31 gennaio 2026, tuttavia nulla vieta di trasmettere con cadenze più ravvicinate, consigliabile per coloro che hanno molti documenti.
Le spese del 2024 andavano spedite entro il 31 gennaio 2025, ma eventuali errori od omissioni possono essere ancora sanati con ravvedimento (Risoluzione 22/E/2022): la sanzione è di 100 euro per ogni documento di spesa errato/omesso, senza cumulo giuridico e con massimale di cinquantamila euro; ma correggendo entro l’anno si può pagare, con codice tributo «8912», la sanzione ridotta a un ottavo (articolo 13 del Dlgs 472/97), ossia 12,5 euro a documento, con massimale di 6.250. Per i dati 2024, essendo già trascorsi i sessanta giorni dalla scadenza, non è invece più possibile sfruttare l’ulteriore riduzione ad un terzo prevista per tale lieve ritardo.
È ipotizzabile che, se non vengono modificate le scadenze della precompilata, la data di invio sarà il 31 gennaio 2026, tuttavia nulla vieta di trasmettere con cadenze più ravvicinate, consigliabile per coloro che hanno molti documenti.
Le spese del 2024 andavano spedite entro il 31 gennaio 2025, ma eventuali errori od omissioni possono essere ancora sanati con ravvedimento (Risoluzione 22/E/2022): la sanzione è di 100 euro per ogni documento di spesa errato/omesso, senza cumulo giuridico e con massimale di cinquantamila euro; ma correggendo entro l’anno si può pagare, con codice tributo «8912», la sanzione ridotta a un ottavo (articolo 13 del Dlgs 472/97), ossia 12,5 euro a documento, con massimale di 6.250. Per i dati 2024, essendo già trascorsi i sessanta giorni dalla scadenza, non è invece più possibile sfruttare l’ulteriore riduzione ad un terzo prevista per tale lieve ritardo.
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