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Novita' riguardanti l'Esame di Stato
09/05/2022

Luglio e Novembre.
Questi i contenuti più salienti dell’ordinanza:
Alle sessioni accedono solo coloro che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.
La domanda può essere presentata per la prima sessione non oltre il 23 giugno 2022 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2022 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
La domanda in carta semplice dovrà contenere l’indicazione della data di nascita e di residenza, e corredata dai seguenti documenti:
- a) laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all’ordinamento introdotto
modificazioni, o diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente, come
indicato nel D.P.R. n. 328/2001 per le singole professioni citate all’art. 1, o equiparate ex D.I.
9 luglio 2009, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi
della normativa vigente;
- b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58
dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo,
versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
- c) eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del
candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto di istruzione universitaria competente
per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella
stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I laureati in psicologia secondo l’ordinamento previgente,
i laureati della classe 58/S e della classe LM-51 e
i laureati della classe 34 e della classe L-24 che intendono sostenere gli esami di
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo devono presentare un attestato
rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio
professionale di cui all’art. 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami,
devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimento della pratica
professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
Gli esami di Stato per i possessori di titoli conseguiti secondo il previgente ordinamento hanno
inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 25 luglio 2022 e per la seconda sessione il
giorno 17 novembre 2022.
Per i possessori di titoli conseguiti in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e di diploma
universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 27 luglio 2022 e per la seconda
sessione il giorno 24 novembre 2022.
L’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo è conseguita previo superamento di
una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all’attività svolta durante il medesimo
tirocinio professionale nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale, che verrà
disciplinata dal decreto ministeriale attuativo dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre
2021, n. 163.
In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2022 degli
esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1, sono costituite
da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.
In deroga alle disposizioni normative vigenti, con decreto rettorale gli atenei provvedono, in
accordo con gli ordini professionali territoriali di riferimento, alla nomina delle commissioni
degli esami di Stato per l’anno 2022. Ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo si applicano le disposizioni che saranno previste dal decreto ministeriale attuativo
dell’articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 2021, n. 163.
Le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per
l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o
successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.
Il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, dovrà in ogni caso perseguire
gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni,
gli enti accreditati e gli ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e
comunque nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 11 dicembre 2019, n. 1135,
recante le linee guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali.
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