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Legge 124 del 4 agosto 2017
04/09/2017

Già il decreto-legge 4 gennaio 2012, n. 1, aveva introdotto l'obbligo del preventivo per i tutti i professionisti; senza però fare richiesta espressa della forma scritta (o digitale). D’ora in poi è quindi necessario comunicare a chi conferisce l’incarico, in tali nuove forme, la prevedibile misura del costo della prestazione, con un preventivo di massima. Il costo della prestazione deve essere adeguato all'importanza dell'opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
Altra novità di rilievo prevista dalla legge n. 124, che riguarda tutti i professionisti iscritti ad ordini e collegi allo scopo di "assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, è che essi sono ora tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni” (art. 1, comma 152).
La comunicazione di titoli e specializzazioni non è quindi più solo una facoltà per il professionista (al fine di fornire pubblicità informativa circa la propria attività, come già sancito dal DPR 137/2012), ma diventa un obbligo. La legge non specifica le forme in cui è necessario rispettare tale obbligo. E’ perciò possibile affermare che la completa e corretta indicazione dei propri titoli e specializzazioni su tutti i media utilizzati a fini pubblicitari o professionali (come pure su carta intestata, biglietti da visita etc.), insieme alla esaustiva informazione in merito fornita al paziente/cliente (in qualsiasi modalità) al momento dell’assunzione dell’incarico siano atti sufficienti a integrare tale obbligo.
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