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obbligo vaccinale per le professioni sanitarie
02/04/2021

Viene introdotto il principio secondo il quale la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
Si può omettere la vaccinazione o differirla solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.
Il decreto prevede l’onere per l’Ordine professionale di trasmettere alla Regione l’elenco dei propri iscritti e vi provvederemo entro i cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto.
A seguito di questa comunicazione verranno controllati tutti i nominativi e verrà verificato lo stato vaccinale di ciascuno, e nel caso vi siano professionisti non ancora vaccinati sarà cura della Asl competente contattare il singolo e chiedere la documentazione attestante l’eventuale vaccinazione.
Se non vi fosse stata la vaccinazione sarà necessario provvedervi poiché l’inosservanza all’obbligo è accertata dalla Asl competente che ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2.
Appena saranno comunicate ulteriori informazioni verranno comunicate agli iscritti nella presente pagina, si invita pertanto tutti gli iscritti a seguire gli aggiornamenti.
Il testo per esteso del decreto legge 44/2021.
OBBLIGO VACCINALE
Chi è obbligato a fare il Vaccino?
Secondo quanto disposto dal Decreto 1/04/2021 n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligati a fare il vaccino tutti coloro che esercitano una professione sanitaria, quindi anche gli Psicologi, in qualunque forma svolgano la loro attività, ospedali, strutture pubbliche o private, negli studi professionali, sono obbligati tutti coloro che sono iscritti all’albo.
La norma introduce quindi il principio per il quale la vaccinazione costituisce per tali professionisti un requisito essenziale per l'esercizio della professione.
Quando può essere omessa o differita la vaccinazione?
Il decreto prevede che gli obbligati possano, in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale rimandare o non effettuare il vaccino. Trattasi di eccezioni che come tali necessitano di comprovata certificazione medica da produrre nel procedimento di accertamento fatto dall’Ordine.
Chi segue la procedura di accertamento dell’obbligo?
Da novembre 2021 il procedimento di accertamento è stato trasferito dalle Asl agli Ordini professionali e pertanto una volta accertato lo stato di irregolarità è l’Ordine ad invitare l’iscritto all’adempimento o a produrre documentazione entro 5 giorni. In caso di mancata risposta o produzione dei documenti il professionista viene sospeso con delibera del Consiglio avente natura amministrativa e non disciplinare. Detta comunicazione viene fatta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine Professionale.
Posso esercitare se non ho ancora potuto fare il vaccino?
Non è possibile esercitare in alcuna forma.
Se mi trovo in uno dei casi limite a chi lo comunico?
Tutti i casi nei quali i professionisti non abbiano potuto fare il vaccino,
che abbiano fatto il ciclo primario ma non concluso,
abbiano fatto il ciclo primario ma interrotto perché hanno contratto il virus,
tutti i casi "limite" per qualsiasi patologia non sono COMPETENZA DELL'ORDINE e NON DOVETE INVIARCI ANALISI O REFERTI PERCHè PER PRIVACY NON POSSIAMO AVERE TALI DOCUMENTAZIONI ma sono di competenza del medico medicina generale (medico di famiglia) che valuta la circostanza e se lo ritiene opportuno fa il certificato di esenzione/differimento.
In OGNI CASO DARE ESCLUSIVAMENTE COMUNICAZIONE ALL'ORDINE DELLA DATA (tramite invio del Green pass o Green pass di guarigione o certificato ASL) DI PRENOTAZIONE per il ciclo completo
(obbligatorio PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE indipendentemente dalla data di validità che vedete sul Green Pass - quella data è riferita alle attività da cittadino non per svolgere la professione-) considerando 120 giorni dall'ULTIMO TAMPONE POSITIVO O DALL'ULTIMA DOSE.
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