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istituto del GRATUITO PATROCINIO o PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La CTP in regime di patrocinio a spese dello Stato
Un tema di particolare rilevanza riguarda la determinazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici delle parti ammesse al gratuito patrocinio.
Il d.P.R. n. 115/2002 disciplina in maniera uniforme e predeterminata le spese di giustizia. Tale decreto stabilisce infatti che gli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario vengano determinati tramite apposite tabelle approvate dal decreto del Ministro della Giustizia.
Tuttavia, nonostante la normativa preveda un aggiornamento triennale delle tariffe in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, le stesse sono ferme al 2002. A riguardo, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 16/2025 che ha dichiarato l’illegittimità del sistema di calcolo dei compensi basato sulla progressiva riduzione dell’onorario per le vacazioni successive ed è stata istituita dal Ministero della Giustizia una commissione tecnica incaricata di elaborare nuovi criteri di calcolo.
A differenza di quanto previsto per la nomina del difensore, non vige per i CTP disponibili ad operare in regime di gratuito patrocinio uno specifico Albo messo a disposizione dall’Ordine degli Psicologi o da quello degli Avvocati e consultabile dai clienti. La scelta del professionista avverrà dunque su base fiduciaria, così come accade per la designazione del consulente tecnico di parte ordinario.
Trattandosi a tutti gli effetti di una consulenza tecnica di parte, analogamente non vi sono requisiti specifici per operare in regime di gratuito patrocinio, valendo per ciascun professionista il precetto di prestare la sua opera “secondo scienza e coscienza”, garantendo al cliente una prestazione al massimo livello di competenza.
Nello specifico, è necessario presentare una richiesta di pagamento (o istanza di liquidazione del compenso) presso la Cancelleria del Tribunale di riferimento indirizzandola all’attenzione del giudice competente, comprensiva di onorario e spese sostenute e dettagliatamente documentate. Questa richiesta sarà oggetto di un attento vaglio da parte del giudice, il quale emetterà un decreto di pagamento.
Ottenuto il decreto, il CTP che ha prestato la consulenza con patrocinio a spese dello Stato potrà ottenere immediatamente dalla Cancelleria una liquidazione limitata alle spese sostenute. L’onorario, invece, dovrà essere liquidato dalla parte soccombente.
Nel caso in cui, la parte soccombente non sia stata ammessa al gratuito patrocinio, il professionista dovrà esigere da quest’ultima la liquidazione dell’onorario, inviando una raccomandata a/r contenente, oltre alla richiesta, anche il decreto di pagamento emesso dal giudice di competenza. Invece, se la parte soccombente è stata ammessa al gratuito patrocinio, l’onorario sarà liquidato direttamente dall’erario.
L’emissione della fattura da parte del CTP dovrà essere emessa soltanto dopo il decreto di liquidazione da parte del giudice.
- Cosa è e come è regolamentata.
Un tema di particolare rilevanza riguarda la determinazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici delle parti ammesse al gratuito patrocinio.
Il d.P.R. n. 115/2002 disciplina in maniera uniforme e predeterminata le spese di giustizia. Tale decreto stabilisce infatti che gli onorari fissi, variabili e a tempo spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario vengano determinati tramite apposite tabelle approvate dal decreto del Ministro della Giustizia.
Tuttavia, nonostante la normativa preveda un aggiornamento triennale delle tariffe in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, le stesse sono ferme al 2002. A riguardo, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 16/2025 che ha dichiarato l’illegittimità del sistema di calcolo dei compensi basato sulla progressiva riduzione dell’onorario per le vacazioni successive ed è stata istituita dal Ministero della Giustizia una commissione tecnica incaricata di elaborare nuovi criteri di calcolo.
- Scelta del consulente
A differenza di quanto previsto per la nomina del difensore, non vige per i CTP disponibili ad operare in regime di gratuito patrocinio uno specifico Albo messo a disposizione dall’Ordine degli Psicologi o da quello degli Avvocati e consultabile dai clienti. La scelta del professionista avverrà dunque su base fiduciaria, così come accade per la designazione del consulente tecnico di parte ordinario.
Trattandosi a tutti gli effetti di una consulenza tecnica di parte, analogamente non vi sono requisiti specifici per operare in regime di gratuito patrocinio, valendo per ciascun professionista il precetto di prestare la sua opera “secondo scienza e coscienza”, garantendo al cliente una prestazione al massimo livello di competenza.
- Richiesta di liquidazione del compenso
Nello specifico, è necessario presentare una richiesta di pagamento (o istanza di liquidazione del compenso) presso la Cancelleria del Tribunale di riferimento indirizzandola all’attenzione del giudice competente, comprensiva di onorario e spese sostenute e dettagliatamente documentate. Questa richiesta sarà oggetto di un attento vaglio da parte del giudice, il quale emetterà un decreto di pagamento.
Ottenuto il decreto, il CTP che ha prestato la consulenza con patrocinio a spese dello Stato potrà ottenere immediatamente dalla Cancelleria una liquidazione limitata alle spese sostenute. L’onorario, invece, dovrà essere liquidato dalla parte soccombente.
Nel caso in cui, la parte soccombente non sia stata ammessa al gratuito patrocinio, il professionista dovrà esigere da quest’ultima la liquidazione dell’onorario, inviando una raccomandata a/r contenente, oltre alla richiesta, anche il decreto di pagamento emesso dal giudice di competenza. Invece, se la parte soccombente è stata ammessa al gratuito patrocinio, l’onorario sarà liquidato direttamente dall’erario.
L’emissione della fattura da parte del CTP dovrà essere emessa soltanto dopo il decreto di liquidazione da parte del giudice.
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