NoMessaggio
X
NoMessaggio
X
Tipologia delle prestazioni
Lavoro autonomo
L’art. 53 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) definisce redditi di lavoro autonomo quei redditi “che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo…… compreso l’esercizio in forma associata…”.
Tali redditi vengono determinati sottraendo dall’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d’imposta nell’esercizio della professione, i costi sostenuti nel periodo stesso, purché inerenti.
Per quanto riguarda gli obblighi di natura fiscale a cui sono tenuti i soggetti che esercitano attività libero professionale, saranno oggetto di separata trattazione nella sezione intitolata: ”ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI”.
 
Lavoro dipendente
Lo psicologo può svolgere anche un’attività di lavoro dipendente presso il Servizio Sanitario Nazionale, enti pubblici, privati etc..
Ricordiamo che il dipendente pubblico per svolgere, oltre all’attività di lavoro subordinato, anche un’attività di lavoro autonomo, deve avere un contratto di lavoro part-time non superiore al 50% dell’orario ordinario ed essere debitamente autorizzato dall’ente per il quale lavora (DPR 10/01/1957 n. 3, art. 60: “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente” e L. 23/12/1996 n. 662, art. 56: “Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno”).
L’art. 11 della legge 56 del 18/02/1989 prevede che il Consiglio dell’Ordine pronunci la cancellazione dell’iscritto nei casi di incompatibilità nell’esercizio della libera professione.
Un ulteriore modalità di svolgimento dell’attività professionale previsto per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale nel ruolo di psicologi, è l’attività intramoenia.
Potrebbe interessarti anche...
Fisco e previdenza:
Elenco pagine
Temi Come fare per
X
Ordine degli Psicologi della Toscana e terze parti utilizzano cookie per archiviare e accedere alle informazioni sul Suo dispositivo. Alcuni di questi cookie sono tecnicamente essenziali per fornire un sito web sicuro, ben funzionante e affidabile. Altri, dietro Suo consenso, per poter offrire la migliore esperienza all’utente. È possibile rivedere e modificare le scelte inerenti al consenso in qualsiasi momento.
Ulteriori informazioni sono disponibili nelle nostre Privacy policy e Cookie policy del sito web.
Per acconsentire all’utilizzo di tutte le tipologie di cookie clicca su "Accetta", per rifiutare clicca su "Rifiuta" o chiudi direttamente il banner. Altrimenti, per maggiori dettagli e specificare le proprie scelte, clicca su "Scopri di più e personalizza".
Rifiuta
Personalizza
Accetta