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Riconoscimento Titoli Accademici conseguiti all'Estero
I titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia (art.170 del R.D. n.1592/1933).
Gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri la possibilità di richiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli italiani
La competenza generale in materia di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero è del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
In virtù dell’autonomia riconosciuta alle Università, alle autorità accademiche è data la facoltà di valutare se i titoli conseguiti all’estero possono avere corrispondenza nel nostro sistema di istruzione superiore.
Per informazioni sulla domanda per il riconoscimento consultare il Cimea.
Le autorità accademiche possono quindi dichiarare l’equivalenza a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente dell’Università italiana, consentendo quindi diretto accesso al tirocinio e al successivo esame di Stato che sono indispensabili per l’iscrizione all’ Albo degli Psicologi e per l’esercizio della professione di Psicologo nel territorio nazionale.
Le autorità accademiche possono anche garantire il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità per l’interessato di iscriversi ad un anno intermedio del corso di studi italiano per completare gli esami ed, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale.
L’art. 30 della Legge n. 56 del 1989 (quella che istituisce la figura professionale dello psicologo) prevede che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano partecipare anche i possessori di titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Questi riconoscimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (già MURST) hanno luogo mediante decreti ministeriali emessi per ogni singola istituzione straniera e garantiscono l’equipollenza del titolo erga omnes.
Per chi voglia sostenere l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Psicologo è sempre bene verificare preliminarmente l’eventuale esistenza di una equipollenza già decretata per il titolo accademico di cui si è in possesso .
A determinate condizioni, i dottorati (PhD) rilasciati da Università estere possono essere riconosciuti rispetto al Dottorato di Ricerca italiano.
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