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Residenza all'estero e fisco
TASSAZIONE AI FINI IRPEF-IRAP
Ai sensi dell’art. 2 II° comma del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche, i cittadini italiani si ritiengono “residenti” (ai fini fiscali) in Italia se “....per la maggior parte del periodo d’imposta (risultano) iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile."
Pertanto ad esempio, se un professionista per oltre 180 giorni in un anno è stato in Francia (ha avuto il domicilio – cioè il luogo di lavoro – in tale paese), si considera agli effetti fiscali “non residente in Italia”. In tal caso dovrebbe iscriversi, nel precedente comune di residenza in Italia, nei Registri AIRE. Se, sulla base delle previsioni di cui sopra, è da considerarsi “non residente” in Italia, e quindi residente in Francia, allora il reddito di lavoro svolto in Francia è ivi tassabile; mentre rimane tassabile in Italia il reddito di lavoro autonomo eventualmente svolto in Italia (art. 23 del del D.P.R. 917/1986). Ove intenda svolgere il proprio lavoro sia in Italia che in Francia – e venga quindi meno la prevalenza del proprio domicilio in Francia – il totale del reddito prodotto (sia in Italia che in Francia) deve essere dichiarato e tassato in Italia (con diritto al rimborso delle eventuali imposte pagate in Francia).

TASSAZIONE AI FINI IVA Per i redditi prodotti in Italia sussiste l’obbligo di iscrizione ed applicazione dell’IVA qualora (art. 5 D.P.R. 633/1972) vi sia “..l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo…” In caso di svolgimento dell’attività di psicologo, i corrispettivi saranno “esenti da IVA” per “prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” (art. 10 D.P.R. 633/1972 ed art. 1 del D.M. 17/5/2002)


Comunicazione - STUDIO ACCARDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA DOTT. MARIO ACCARDI E DOTT. CHIARA ACCARDI DOTTORI COMMERCIALISTI - Firenze, 6 novembre 2009
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