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Divieto di prestazioni occasionali
La Legge prevede che l’esercizio dell’attività professionale, ancorché svolto in modo non abituale e non esclusivo, obbliga il professionista (psicologo) a disporre di partita iva. Una prestazione può essere definita occasionale solo se non rientra nell’esercizio di una professione (quella di psicologo ad esempio) e deve rispondere inoltre alle seguenti condizioni: il rapporto non deve avere durata superiore a 30 giorni nell’anno solare con lo stesso committente ed i compensi complessivi non devono superare la somma di € 5.000,00.
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