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ECM: PENSIONAMENTO-ESENZIONE
Esenzione per pensionamento
il professionisti sanitario che è in pensione e non esercita attività professionale continuativa non è soggetto all’obbligo formativo. ( Delibera CNFC del 14/12/2021)
Per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Coloro che invece pur essendo in pensione svolgono regolare attività lavorativa sono comunque tenuti all’aggiornamento professionale.
In caso di ripresa dell'esercizio dell'attività professionale durante il pensionamento e l'assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato si determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.
La delibera CNFC del 14/12/2021 prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione e considera i professionisti pensionati esercitanti solo saltuariamente la professione.
Questo comporta che al compimento del 70esimo anno sulla propria scheda si attiva l'esenzione e i crediti ECM acquisiti in periodo di esenzioni non vengono conteggiati.
COME RINUNCIARE ALL'ESENZIONE DI PENSIONAMENTO
Se un professionista con più di 70 anni continua a svolgere la professione non in maniera saltuaria, rimane l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite l’apposita funzionalità nel portale del Co.Ge.A.P.S che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di inizio esenzione che viene attribuita di default al compleanno del 70esimo anno di età.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione e all’obbligo formativo ECM previsto per il treinnio in corso.
Entrando con lo SPID nel vostra scheda in fondo alla pagina dove vedete la sezione esoneri/esenzioni/altre riduzioni, accanto alle righe dell'anno di esenzione che si è attivata automaticamente al 70esimo anno di età, c'è l'opzione "modifica" indicata dal simbolo di una pennina, cliccando su "modifica" potete modificare l'inizio del pensionamento.

COME COMUNICARE L'INIZIO DI PENSIONAMENTO PRIMA DEI 70 ANNI
I professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. , accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/ nella sezione “esenzione”;
Il professionista può selezionare nel form online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.
il professionisti sanitario che è in pensione e non esercita attività professionale continuativa non è soggetto all’obbligo formativo. ( Delibera CNFC del 14/12/2021)
Per ”professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000,00 euro.
Coloro che invece pur essendo in pensione svolgono regolare attività lavorativa sono comunque tenuti all’aggiornamento professionale.
In caso di ripresa dell'esercizio dell'attività professionale durante il pensionamento e l'assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra individuato si determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la sottoposizione all'intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.
La delibera CNFC del 14/12/2021 prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione e considera i professionisti pensionati esercitanti solo saltuariamente la professione.
Questo comporta che al compimento del 70esimo anno sulla propria scheda si attiva l'esenzione e i crediti ECM acquisiti in periodo di esenzioni non vengono conteggiati.
COME RINUNCIARE ALL'ESENZIONE DI PENSIONAMENTO
Se un professionista con più di 70 anni continua a svolgere la professione non in maniera saltuaria, rimane l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite l’apposita funzionalità nel portale del Co.Ge.A.P.S che permette di sospendere l’esenzione modificando la data di inizio esenzione che viene attribuita di default al compleanno del 70esimo anno di età.
Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione e all’obbligo formativo ECM previsto per il treinnio in corso.
Entrando con lo SPID nel vostra scheda in fondo alla pagina dove vedete la sezione esoneri/esenzioni/altre riduzioni, accanto alle righe dell'anno di esenzione che si è attivata automaticamente al 70esimo anno di età, c'è l'opzione "modifica" indicata dal simbolo di una pennina, cliccando su "modifica" potete modificare l'inizio del pensionamento.

COME COMUNICARE L'INIZIO DI PENSIONAMENTO PRIMA DEI 70 ANNI
I professionisti pensionati devono inserire la richiesta di esenzione attraverso la piattaforma Co.Ge.A.P.S. , accedendo all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. tramite SPID: https://application.cogeaps.it/login/ nella sezione “esenzione”;
Il professionista può selezionare nel form online la voce “pensionamento”, inserire la data di inizio del pensionamento e inviare la richiesta confermando l’operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.
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