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Istituto del Patrocinio a spese dello Stato
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è regolamentato dal dpr 30.05.02, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Tale legge assicura ai titolari di redditi bassi la facoltà di nominare il proprio difensore e il consulente tecnico. Si tenga conto che i compensi della consulenza non saranno liquidati se all’atto del conferimento, la consulenza appariva irrilevante o superflua ai fini della prova.
La retribuzione dei consulenti nominati dall’autorità giudiziaria avviene in base alle Tabelle ministeriali; per i consulenti nominati da una parte privata va fatto riferimento, a puro scopo orientativo, alle tabelle redatte dal relativo ordine professionale (Testo unico della tariffa degli Psicologi). In ogni caso, le spettanze sono liquidate dall’Autorità Giudiziaria e il progetto di notula deve perciò essere presentato all’Ufficio liquidazione parcelle del Tribunale competente.
Le prestazioni degli psicologi nominati dall’Autorità Giudiziaria vengono di norma assimilate alla “perizia o consulenza in materia psichiatrica o criminologia” che, essendo descritta nella tabella allegata al D. Ministero della Giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.) comporta un compenso fisso (da 96,58 a 387,86 euro). Lo stesso D.M. porta a 14,68 euro per la prima vacazione e 8,15 le successive il compenso per le prestazioni a onorario variabile. I soggetti interessati devono, quindi, predisporre progetto di notula e presentarlo per la liquidazione all’autorità giudiziaria procedente.

IPOTESI DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DELLO STATO

IN AMBITO CIVILE
Una o entrambe le parti di un procedimento contenzioso, ovvero l’unica parte interessata ad altro tipo procedimento (es., il procedimento per inabilitazione o interdizione), possono essere state ammesse al patrocinio a spese dello stato. In tal caso, per quanto riguarda il compenso del CTU, occorre distinguere. Se il processo si conclude con la condanna della parte non ammessa al patrocinio, la sentenza di norma conterrà la condanna anche alle spese dell’ausiliario d’ufficio e quindi il CTU si rivolgerà ad essa. Se la sentenza si conclude con compensazione di spese, ovvero con condanna della parte ammessa al patrocinio, si deve evidenziare che l’art. 131 del dpr 115/2002 prevedeva la possibilità di anticipazione a carico dell’erario delle sole spese ed indennità riferibili al CTU, mentre il compenso era, a domanda, prenotato a debito.
Su tale prassi è intervenuta la  Corte Costituzionale, con sentenza n. 217 del 15 giugno 2019 pubblicata il 1 ottobre 2019, che ha riconosciuto il diritto dei consulenti tecnici d’ufficio (C.T.U) e dei consulenti tecnici di parte (C.T.P.) nei giudizi civili, con ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a vedersi anticipare, dall’Erario , oltre che le spese , anche gli onorari.  Al pagamento di quanto disposto con l’emissione del decreto di liquidazione spese ed onorari dei difensori e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, provvede il Funzionario Delegato  da cui dipende, relativamente alle spese di giustizia, l’ufficio giudiziario davanti alla quale pende, o pendeva, il giudizio.
Da evidenziare, tra l’altro, che l’art. 130 del dpr 115/2002 prevede che gli onorari degli ausiliari sono ridotti della metà.

IN AMBITO PENALE
Per quanto riguarda gli effetti dell’ammissione con riguardo al processo penale, il soggetto ammesso può nominare, oltre al difensore, un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo (art. 102), ed in tal caso le spese relative al consulente di parte sono anticipate dall’erario (art. 107), sempre che il consulente abbia svolto attività che, all’atto del conferimento dell’incarico, non apparivano irrilevanti o superflue (art. 106). Analogamente sono anticipate dall’erario le spese relative al consulente tecnico d’ufficio che dovesse essere nominato dal giudice. Il compenso di tali figure dovrà essere determinato: - per il CTU con riferimento allo stesso dpr 115/2002 (cfr. artt. 49 e ss.) e quindi –in sostanza- in base al d.m. 30.5.2002 che ha aggiornato i compensi già previsti dalla l. 319/80; - secondo le vigenti tariffe professionali per il CTP. I soggetti interessati devono, quindi, predisporre progetto di notula attendendosi a tali due distinti criteri e presentarli per la liquidazione all’autorità giudiziaria che procede (art. 83); questa provvede con decreto di pagamento avverso il quale è ammessa opposizione (ad esempio, perché la liquidazione è inferiore al dovuto) nei 20 gg. dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 170; da osservarsi che ai sensi dell’art. 105 il GIP liquida i compensi anche se l’azione penale non viene esercitata all’esito delle indagini preliminari. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può anche essere revocata dal giudice che l’ha disposta, per svariati motivi (dichiarazione mendace sui redditi, sopravvenute nuove disponibilità economiche dell’interessato ecc.) ed allora sarà necessario rimettere la notula direttamente al soggetto che ha subito la revoca, nei cui confronti lo Stato agirà in rivalsa per le somme che avesse già dovute anticipare.
 
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