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ECM: Per chi si cancella dall'Ordine e poi si reiscrive
La Commissione Nazionale per la Formazione continua, nelle sedute del 20 novembre 2025, ha esaminato e approvato la proposta avanzata dal Gruppo di Lavoro per la Riforma e la Valorizzazione del Sistema ECM e dal Comitato Tecnico delle Regioni e delibera (Delibera n. 5/2025):
Di approvare la seguente disciplina nelle ipotesi di professionisti sanitari che si cancellano e si reiscrivono all’Ordine professionale.
- In caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. L’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale.
- In caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale.
- Nel caso in cui il professionista si cancelli e si reiscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste.
- Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione
Di approvare la seguente disciplina nelle ipotesi di professionisti sanitari che si cancellano e si reiscrivono all’Ordine professionale.
- In caso di cancellazione dall’albo di appartenenza, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. L’obbligo formativo per l’anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno. La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell’Ordine professionale.
- In caso di reiscrizione all’albo professionale, l’obbligo formativo sussiste per l’anno in corso qualora la reiscrizione intervenga entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Al contrario, ove la reiscrizione avvenga successivamente a tale data, l’obbligo non sussiste per l’anno in corso. La decorrenza della reiscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la reiscrizione da parte dell’Ordine professionale.
- Nel caso in cui il professionista si cancelli e si reiscriva nel medesimo anno, l’obbligo per quell’anno persiste.
- Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o reiscrizione
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