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ECM: Obbligo della formazione continua per i professionisti - Normativa

Tutti i professionisti psicologi sono tenuti all’obbligo della formazione e aggiornamento continuo. 


La Formazione continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività.


L'obbligo di acquisire crediti ECM (Educazione Continua in Medicina) per gli psicologi è entrato in vigore a partire dal triennio 2020-2022, quindi dal 01/01/2020,  come stabilito dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC). 
Questo obbligo riguarda tutti gli psicologi iscritti all'Albo, indipendentemente dal contesto lavorativo o dalla sezione di iscrizione (A o B) o dallo svolgere l'attività professionale o meno.

L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione all'Albo professionale. Da tale anno il professionista sanitario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.

L’obbligo di seguire percorsi ECM non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bensì in virtù dello status di professionista sanitario iscritto all'Albo.
Dato che in base alla normativa vigente lo psicologo è inquadrato fra le professioni sanitarie (cfr. elenco delle professioni sanitarie riportato su sito del Ministero della Salute) e svolge attività riconducibili alla tutela della salute, deve adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui opera.


Tutti i professionisti psicologi sono tenuti all’obbligo della formazione e aggiornamento continuo.
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

L’obbligo di formazione e aggiornamento continuo è previsto anche dall’art. 5 del Codice deontologico degli Psicologi italiani che recita:
Articolo 5 Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.


Normativa di riferimento
File e link correlati SITO del Ministero della Salute
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