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ECM: Triennio 2017/2019. Obbligo formativo, le regole

Definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012, per il triennio 2017- 2019 la CNFC ha confermato in 150 crediti l’obbligo formativo per tutte le professioni sanitarie.
15/12/2016 - Delibera crediti obbligo formativo per triennio 2017- 2019

Per il triennio 2017-2019 possiamo individuare le novità più rilevanti nei seguenti punti: dossier formativo (DF), nuovo modo di conteggiare le riduzioni dell’obbligo formativo in base alla formazione fatta nel triennio precedente, maggior flessibilità, vengono aboliti i limiti annuali, criteri per l’assegnazione dei crediti ECM.
 
  • Dossier Formativo
La prima novità rilevante è l’introduzione a regime del dossier formativo, sia nella sua forma individuale che nella sua forma di gruppo.
Il Dossier Formativo è uno strumento di programmazione, rendicontazione e verifica ad uso e a gestione del professionista che attraverso lo stesso Dossier Formativo autodetermina con libertà ed autonomia il proprio percorso di aggiornamento, tenuto conto degli obiettivi formativi nazionali e regionali.
Il Dossier Formativo dovrebbe dunque assicurare che il processo ECM non sia realizzato in modo estemporaneo ma contemperi i bisogni professionali del singolo con quelli generali dell’organizzazione e del sistema
Il Dossier Formativo valorizza il diritto/dovere del professionista della Sanità di acquisire crediti ECM su tematiche coerenti con il proprio lavoro, profilo professionale e posizione organizzativa.
I percorsi formativi dovranno essere coerenti con gli obiettivi specifici professionali e gli obiettivi derivanti dai Piani Sanitari Nazionali, regionali ed aziendali
Il Dossier Formativo è legato all’anagrafica dei professionisti sanitari italiani
La sua costruzione dovrà avvenire attraverso l’accesso al portale del CoGeAPS (Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle Professioni Sanitarie) nell’area riservata con le proprie chiavi di accesso.
Il Dossier Formativo prevede quattro specifiche sezioni.
1. Anagrafica - contiene il profilo anagrafico con l’indicazione del profilo professionale, della collocazione lavorativa/posizione organizzativa e del curriculum dell’operatore.
2. Programmazione - indicante il fabbisogno formativo individuale definito in rapporto al profilo e alle aree di competenza dell’operatore e alle caratteristiche dell’attività clinico-assistenziale svolta.
3 - Realizzazione/Evidenze - riporta le evidenze relative all’attività di formazione effettuata (documentazione, crediti, tipologie di attività) e alle altre attività considerate rilevanti (docenza, tutoraggio, ricerca).
4 – Valutazione - riguarda la valutazione periodica da parte del singolo professionista, dell’Azienda, degli Ordini, Collegi, Associazioni etc.
Sulla base di un approccio che tenga conto della possibilità di rappresentare la multidimensionalità e la specificità delle professioni sanitarie, si è proposto un sistema semplificato, ma esaustivo, per classificare le competenze e le conseguenti attività formative a queste correlate, suddiviso in tre macro-aree
20/12/2016 - Delibera in tema di Dossier Formativo
 
  • Riduzioni dell’obbligo formativo per il triennio 2017/2019
Altro elemento che rappresenta un cambiamento rispetto al passato, riguarda la possibilità di avere una riduzione nel proprio obbligo formativo individuale in conseguenza del percorso formativo fatto nel triennio precedente

Il professionista in base ai crediti che è riuscito ad acquisire nel triennio precedente, può ottenere una riduzione del numero di crediti da ottenere nel nuovo triennio secondo il seguente schema:



Riduzione pari a 15 crediti nel triennio 2017-2019 per i professionisti che nel triennio 2014-2016 hanno completato il proprio Dossier Formativo Individuale, almeno per il 70% e almeno per 18 mesi.


Le riduzioni possibili nel triennio 2014/2016 erano suddivise in modo diverso, vedi schema seguente:




  •  Regole certificative - Vincoli sulle tipologie di Formazione ECM:
  • Almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante a eventi ECM
  • Autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale
  • Formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale

Altro elemento di rilievo è che ciascun professionista dovrà fare almeno il 40% di formazione accreditata (provider) per il rimanente 60% ha la possibilità di utilizzare percorsi formativi scelti individualmente, quindi sostanzialmente facendo riferimento all’autoformazione quindi tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, sostanzialmente quella tipologia di formazione che il professionista può individuare autonomamente a prescindere dai Provider  
  • Abolito limiti minimi e massimi annuali  (non esistono più i limiti di minimo 25 e massimo 75 crediti per anno)
  • Esteso a tutti i professionisti la fruizione dell’autoformazione
  • Il professionista potrà gestire più autonomamente il suo percorso di aggiornamento attraverso il dossier formativo, sempre rispettando l’obbligo dei 150 nel triennio
 
  • Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM
Le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate nelle seguenti 11 tipologie:
  1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES)
  2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES)
  3. VIDEOCONFERENZA (RES)
  4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC)
  5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC)
  6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC)
  7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD)
  8. E-LEARNING (FAD)
  9. FAD SINCRONA (FAD)
  10. FORMAZIONE BLENDED
  11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO
Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti, la delibera  del 15/12/16 della Commissione Nazionale per la formazione continua ne definisce i criteri  
15/12/2016 - Delibera per i "Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM"
Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con
alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa.
 
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