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Detrazioni spese sanitarie
A partire dal 1° gennaio 2020, le detrazioni IRPEF del 19% relative agli oneri previsti dall'art. 15, TUIR
(spese sanitarie), sono riconosciute a condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti con metodi tracciabili: questo quanto disposto dai commi 679 e 680, art. 1, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020.
La spesa deve essere quindi sostenuta esclusivamente mediante versamento bancario o postale o altri
sistemi tracciabili (come carte di credito o debito).
E’ quindi possibile continuare a effettuare il pagamento in contanti, in questo caso però il paziente/contribuente non potrà detrarsi la spesa sanitaria nella sua dichiarazione dei redditi.
È possibile invece continuare ad utilizzare il pagamento in contanti, senza perdere il diritto alla
detrazione, per:
ï· l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;
ï· le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
(spese sanitarie), sono riconosciute a condizione che i relativi pagamenti vengano eseguiti con metodi tracciabili: questo quanto disposto dai commi 679 e 680, art. 1, Legge n. 160/2019, c.d. Legge di Bilancio 2020.
La spesa deve essere quindi sostenuta esclusivamente mediante versamento bancario o postale o altri
sistemi tracciabili (come carte di credito o debito).
E’ quindi possibile continuare a effettuare il pagamento in contanti, in questo caso però il paziente/contribuente non potrà detrarsi la spesa sanitaria nella sua dichiarazione dei redditi.
È possibile invece continuare ad utilizzare il pagamento in contanti, senza perdere il diritto alla
detrazione, per:
ï· l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;
ï· le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
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