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Detrarre le spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche ai fini IRPEF
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.20 del 13/05/11, strutturata nella forma di domande e risposte, alla pag. 36, PUNTO 5.15 ha finalmente fatto chiarezza in merito alla detraibilità delle spese per prestazioni psicologiche, assimilando le prestazioni professionali (sanitarie) dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie mediche e ammettendole così alla detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.
È forse utile che anche i clienti siano compiutamente informati in merito; a questo scopo abbiamo predisposto un documento sintetico (vedi sotto allegato) che è possibile stampare e distribuire.
Le spese riferite a prestazioni psicoterapeutiche, o anche solo psicologiche, sono quindi detraibili ai fini IRPEF.
È forse utile che anche i clienti siano compiutamente informati in merito; a questo scopo abbiamo predisposto un documento sintetico (vedi sotto allegato) che è possibile stampare e distribuire.
Le spese riferite a prestazioni psicoterapeutiche, o anche solo psicologiche, sono quindi detraibili ai fini IRPEF.
File e link correlati
Detrarre le spese - documento sintetico
Circolare N. 20/E dell'Agenzia delle Entrate
PUNTO 5.15 della Circolare N. 20/E dell'Agenzia delle Entrate
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