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Condizione professionale - dati Albo
Come prescritto dalla legge è necessario tenere aggiornati tutti i dati dell'Albo con una revisione periodica.
Anche nell’interesse dei singoli professionisti è importante aggiornare i dati relativi alla propria condizione professionale da dipendenti pubblici o liberi professionisti.
L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
Inoltre, la L. 18 febbraio 1989, n. 56 Ordinamento della professione di psicologo, ai commi 2 e 3 dell’art. 8 stabilisce che:
“I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.”
E ancora, all’art. 11 comma 1, lett. b della stessa legge prevede che il Consiglio pronunci d’ufficio la cancellazione dell’iscritto “nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità”.
E’ perciò importante che i dati dell’Albo riferiti alla condizione professionale siano sempre corretti e aggiornati.
La invitiamo a comunicare qualsiasi variazione (cessazione, variazione contratto, variazione ente...) compilando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sotto allegata (allegando fotocopia del documento di identità ed eventuale autorizzazione dell’ente di appartenenza) e inviarla al più presto alla posta elettronica certificata
psicologi.toscana@pec.it o alla mail mail@psicologia.toscana.it
Anche nell’interesse dei singoli professionisti è importante aggiornare i dati relativi alla propria condizione professionale da dipendenti pubblici o liberi professionisti.
L’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
Inoltre, la L. 18 febbraio 1989, n. 56 Ordinamento della professione di psicologo, ai commi 2 e 3 dell’art. 8 stabilisce che:
“I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.”
E ancora, all’art. 11 comma 1, lett. b della stessa legge prevede che il Consiglio pronunci d’ufficio la cancellazione dell’iscritto “nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità”.
E’ perciò importante che i dati dell’Albo riferiti alla condizione professionale siano sempre corretti e aggiornati.
La invitiamo a comunicare qualsiasi variazione (cessazione, variazione contratto, variazione ente...) compilando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sotto allegata (allegando fotocopia del documento di identità ed eventuale autorizzazione dell’ente di appartenenza) e inviarla al più presto alla posta elettronica certificata
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