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Applicabilità dell'IRAP a professionisti
In merito all’assoggettamento ad IRAP dei lavoratori autonomi e all’individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2008, n. 45/E, tenendo conto delle pronunce giurisprudenziali, ha affermato che l’autonoma organizzazione sussiste quando ricorre almeno uno dei seguenti elementi:
⇒ impiego “in modo non occasionale, di lavoro altrui”;
⇒ utilizzo di ”beni strumentali eccedenti, per quantità o valore”, le necessità minime per l’esercizio dell’attività.
La Cassazione, ha specificato che: “… il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quanto il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale, di lavoro altrui”.
Alla luce delle numerose ed incerte sentenze della Cassazione e all’assenza di posizioni certe e condivise dell’Agenzia delle Entrate non esiste ad oggi una interpretazione univoca che determini un chiaro spartiacque tra tassazione IRAP e mancanza di “autonoma organizzazione” (e quindi esclusione da IRAP). Si sta creando un indirizzo giurisprudenziale da parte della Cassazione – sempre più numeroso - secondo il quale non sia da assoggettare ad IRAP il reddito del professionista che operi da solo, senza dipendenti o collaboratori e che si avvalga di “ridottissimi” beni strumentali.
Lo scenario quindi che si presenta è il seguente:
- Il comportamento più prudente è quello di presentazione la dichiarazione IRAP, pagare la relativa imposta e poi immediatamente fare richiesta di rimborso. In caso di mancata risposta nel termine di 90 giorni il professionista può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (previo esperimento della mediazione prevista dalla legge) ed iniziare il contenzioso fiscale;
- il professionista non presenta la dichiarazione IRAP (e quindi non paga tale imposta). Il fisco potrebbe contestare ed applicare sanzioni sia per omessa presentazione, che per il mancato pagamento dell’IRAP – ipoteticamente – dovuta. In tal caso il fisco potrebbe liquidare direttamente le imposte e notificare la cartella di pagamento che dovrebbe essere contestata davanti alle Commissioni Tributarie, ma che, nel frattempo dovrebbe essere pagata. - presentazione della dichiarazione IRAP senza pagamento dell’imposta relativa; forse tale comportamento è il più rischioso perché il professionista si espone chiaramente al fisco. In tale caso il comportamento del fisco potrebbe essere quello di cui al punto precedente;
Comunque sarà necessario esaminare caso per caso.


Comunicazione - STUDIO ACCARDI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE TRA DOTT. MARIO ACCARDI E DOTT. CHIARA ACCARDI DOTTORI COMMERCIALISTI - Firenze, 30 settembre 2013
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